COVID-19
Bcc Bergamasca e Orobica
MODALITA' DI ACCESSO ALLE FILIALI DAL 16 GIUGNO 2021
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, nel ribadire l'invito ad utilizzare le carte bancomat, di credito e prepagate, nonchè il canale internet banking, si comunica che:
- decade l'obbligo di accedere agli sportelli della filiale previo appuntamento telefonico;
- con la finalità di contingentare l'accesso, il numero dei clienti contemporaneamente presenti nei locali della filiale non dovrà eccedere il numero del personale presente in quel dato momento;
- la clientela dovrà attendere il proprio turno all'esterno della filiale, garantendo il distanziamento sociale da altre persone, in conformità alle disposizioni delle Autorità sanitarie;
- l'accesso ai locali non sarà consentito a persone che risultino affette dal Covid-19, che siano sottoposte a regime di quarantena sanitaria o che manifestino sintomi influenzali;
- l'accesso è inoltre precluso anche a soggetti che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- è obbligatorio l'uso della mascherina. Per motivi di sicurezza, sarà necessario, all'atto dell'accesso in filiale, togliere il dispositivo di protezione per permettere il riconoscimento da parte del personale, rimettendolo subito dopo;
- prima di accedere agli sportelli, è inoltre obbligatoria la sottoscrizione della dichiarazione attestante le proprie condizioni personali di salute.
Scarica le regole per accedere alle filiali
MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, DEI PROFESSIONISTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE
La nostra Bcc mette a disposizione dei Soci e Clienti consumatori e imprenditori tutte le misure varate dal governo per sostenere i bisogni finanziari legati all’emergenza sanitaria e consentire a tutti di non rinunciare ai propri progetti, di vita e d’impresa.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare, per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi, della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione.
Procedura “semplificata” per la concessione della sospensione ai sensi del Fondo Gasparrini
Fino al 31 dicembre 2021 è prevista l’automatica sospensione della prima rata in scadenza successiva alla presentazione alla banca della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e sulla regolarità formale della stessa.
La banca trasmetterà la domanda al gestore del Fondo (Consap) per la sua approvazione. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dall’invio della stessa la domanda si ritiene comunque accolta.
I decreti legge emanati per l’emergenza Covid-19, recentemente convertiti in legge, hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di ulteriori casistiche.
A partire dal 18 dicembre 2020 non possono più accedere ai benefici del Fondo:
- i mutuatari che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro annui;
- i mutui di importo superiore a 250.000 euro.
Lavoratori con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ
I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Per tali eventi, la moratoria può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.
Lavoratori AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PICCOLI IMPRENDITORI
A decorrere dal 18 dicembre 2020 non possono più accedere ai benefici del Fondo.
Cooperative edilizie a proprietà indivisa
A decorrere dal 18 dicembre 2020 non possono più accedere ai benefici del Fondo.
Mutui ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa”
A decorrere dal 18 dicembre 2020 non possono più accedere anche ai benefici del Fondo Gasparrini.
Fino al 9 aprile 2022 l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
Contatta la tua filiale per saperne di più.
ANTICIPAZIONE SOCIALE CASSA INTEGRAZIONE
Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.
Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:
- lavoratori, compresi soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca;
- dipendenti sospesi dal lavoro sia a zero ore sia non a zero ore, il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
- Dipendenti appartenenti alla categoria artigiani: il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto tramite FSBA.
L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).
Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.
A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:
- l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
- l’esenzione dell’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
ASSEGNI - CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA (CAI)
Pagamento tardivo: penale dimezzata
Secondo quanto previsto dal “Decreto Agosto” (articolo 76 del Decreto Legge n. 104/2020), i soggetti che hanno emesso un assegno bancario privo di fondi che ricade nell’applicazione della sospensione dei termini possono effettuare il pagamento tardivo dello stesso corrispondendo in aggiunta la penale nella misura dimezzata: pari al 5% dell’importo non pagato anziché al 10%.
Il dimezzamento della penale vale solo se il pagamento tardivo è effettuato entro il 30 ottobre 2020.
Dopo il 30 ottobre, la penale da corrispondere sarà del 10%.
per scaricare il MODULO SOSPENSIONE MUTUO CONSAP FONDO GASPARRINI clicca qui
SUPPORTO ALLE IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
I lavoratori autonomi e i professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti. Maggiori dettagli nella sezione Sostegno a famiglie.
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Il DL Liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’obiettivo è consentire alle imprese di accedere a nuova liquidità grazie alla garanzia del Fondo per poter sostenere i costi del personale, il capitale circolante e per preservare gli investimenti.
Soggetti beneficiari:
- Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)
- imprese del settore agricolo e della pesca (le garanzie sono rilasciate da ISMEA).
Di seguito alla proroga e ai sensi della disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2021, fino al 30 giugno 2021 sono in vigore le seguenti misure:
- garanzia diretta al 90% per i nuovi finanziamenti con durata massima 72 mesi. L’importo delle operazioni non può superare:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro dei subcontraenti) per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestazione dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (in caso di PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti).
- il 25% del fatturato totale del richiedente nel 2019;
- per imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo massimo garantito non può superare il doppio della spesa salariale annua ovvero il 25% del fatturato totale del richiedente.
- garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti senza limite di durata e di importo. Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi anche raggiungendo la copertura del 100%;
- garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni purché prevedano un credito aggiuntivo all’impresa in misura pari almeno al 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- garanzia diretta al 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker ed anche società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal TUB identificate dal codice ATECO K 66.21.00 la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. L’importo massimo garantito non può superare il doppio della spesa salariale annua ovvero il 25% del fatturato totale del richiedente e comunque non può essere superiore a 30.000 euro, con durata massima di 120 mesi e almeno 24 mesi di preammortamento.
L’importo massimo garantito per singola impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro.
La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità di ciascuna Banca.
GARANZIA SACE
Per agevolare l’accesso al credito, il Decreto “Liquidità”, come modificato dalla Legge di Bilancio, continua a prevedere la concessione di una garanzia da parte di SACE sui finanziamenti bancari a favore di tutte le imprese, anche di grandi dimensioni,comprese le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le associazioni professionali e le società tra professionisti che abbiano già completamente esaurito la loro quota di accesso al Fondo di garanzia per le PMI o la loro quota di accesso alla garanzia ISMEA.
Sono escluse le società che controllano o sono controllate, direttamente o indirettamente, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali a meno che queste non dimostrino che la società non residente in Italia svolga un’attività economica effettiva nel paese dove risiede.
La legge di Bilancio, nel dettaglio, prevede l’inserimento nel Decreto Liquidità di un nuovo articolo, al fine di consentire alle imprese fino a 499 dipendenti (cd. Mid-cap) di poter accedere allo strumento Garanzia Italia, a partire dal 1°marzo marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI. La decorrenza indicata deve essere letta in abbinata con il disposto della legge di Bilancio, in cui viene previsto che l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia a favore delle imprese Mid-cap si esaurisce al 28 febbraio 2021.
Condizioni di applicazione della garanzia SACE fino al 30 GIUGNO 2021:
- finanziamento in qualsiasi forma di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 36 mesi di pre-ammortamento;
- al 31 dicembre 2019 impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate dopo il 29 febbraio 2020;
- importo del prestito assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo in Italia dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa in Italia relativi al 2019;
- impegno dell’impresa beneficiaria (e di ogni altra impresa con sede in Italia che fa parte del suo stesso gruppo) a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento o il riacquisto azioni proprie nel corso dell’anno 2020 (se questo è già avvenuto l’impegno è assunto per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;
- impegno dell’impresa beneficiaria a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- finalità del finanziamento di: sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
- pagare rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale o comunque fino al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia di COVID-19 (l’impossibilità deve essere attestata dal legale rappresentante dell’impresa)
- cessioni di credito pro soluto;
Condizioni per ipotesi di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose:
a) che la banca eroghi liquidità aggiuntiva in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
b) che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento.
Si specifica che l’aumento del 25% dell’accordato dovrà essere utilizzato per le finalità previste dalla Garanzia Italia.
Copertura della garanzia:
- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con non più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
La concessione del credito sarà sempre subordinata alla valutazione della situazione del cliente da parte della banca.
SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Il Decreto Legge 73/21 (c.d. Sostegni Bis) ha introdotto la possibilità di richiedere la proroga della Moratoria per le PMI per i soli clienti già ammessi alla misura ex art.56 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (Cura Italia). I Clienti interessati alla misura agevolativa devono presentare la richiesta presso la propria Filiale o tramite mail/PEC, entro il 15 giugno 2021 e, in caso di ammissibilità della richiesta, è prevista la sospesione del pagamento della sola quota capitale delle rate fino al 31 dicembre 2021 (precedentemente 30 giugno 2021).
Modulo richiesta proroga moratoria per imprese, società e ditte individuali.
Modulo richiesta proroga moratoria per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE
Per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus ma che non rientrano tra quelle che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI sono allo studio apposite forme di agevolazione con garanzia statale per il tramite della Cassa Depositi e Presiti.
I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso alla garanzia saranno fissati con un apposito decreto interministeriale.
Leggi il decreto (art. 57 "Cura Italia") per approfondire
MICROCREDITO
Per gli operatori di microcredito, il Decreto “Liquidità” (art. 13) conferma:
- la possibilità di beneficiare della garanza del Fondo PMI sui finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari, a condizione che detti finanziamenti siano destinati alla concessione di operazioni di microcredito per la microimprenditorialità. La garanzia è concessa a titolo gratuito, nella misura dell’80%, senza valutazione del merito di credito, relativamente ai nuovi operatori costituiti o a quelli che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia;
- l’aumento da 25.000 a 40.000 euro dell’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale.
IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA
Fondo centrale di garanzia per le PMI
Le nuove regole e condizioni previste fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI, come modificate dall’art. 13 del Decreto “Liquidità”, si estendono, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA.
ACCORDO ABI - IMPRESE IN RIPRESA
Per favorire l’accesso agevolato alle linee di credito a breve termine da parte delle imprese impattate dall’emergenza, l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” (accordo per il credito 2019) è estesa ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.
Il pacchetto “Imprese in Ripresa 2.0” consente di:
- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (ad esempio mutui);
- allungare la durata dell’ammortamento dei finanziamenti rateali e prorogare i crediti a breve termine e i crediti agrari di conduzione.
Possono beneficiarne le microimprese e le piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che abbiano subito danni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La sospensione del pagamento della quota capitale e l’allungamento del piano di ammortamento si applicano a:
- finanziamenti a medio e lungo termine anche tramite il rilascio di cambiale agraria;
- operazioni di leasing immobiliare o mobiliare (in questo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
Non si applicano a: i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle facilitazioni della specie connesse ex lege in via generale).
Periodo massimo di allungamento del piano di ammortamento e di proroga delle scadenze:
- può arrivare fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento per i finanziamenti a medio e lungo termine:
- per il credito a breve termine è pari a massimo 270 giorni;
- per il credito agrario di conduzione è pari a massimo 120 giorni.
ASSEGNI - CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA (CAI)
Pagamento tardivo: penale dimezzata
Secondo quanto previsto dal “Decreto Agosto” (articolo 76 del Decreto Legge n. 104/2020), i soggetti che hanno emesso un assegno bancario privo di fondi che ricade nell’applicazione della sospensione dei termini possono effettuare il pagamento tardivo dello stesso corrispondendo in aggiunta la penale nella misura dimezzata: pari al 5% dell’importo non pagato anziché al 10%.
Il dimezzamento della penale vale solo se il pagamento tardivo è effettuato entro il 30 ottobre 2020.
Dopo il 30 ottobre, la penale da corrispondere sarà del 10%.
per scaricare la RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI clicca qui
REGOLAMENTAZIONE OPERAZIONI DI TRADING
Con la delibera 21367 del 15 maggio, la Consob ha sospeso il divieto temporaneo all’assunzione di nuove posizioni nette corte e all’incremento di posizioni nette esistenti (short selling) che era stato introdotto con la delibera 21303 del 17 marzo con l’obiettivo di evitare attacchi speculativi durante la fase dell’emergenza.
Il divieto è decaduto alla mezzanotte del 18 maggio 2020.
Resta in vigore la decisione dell’ESMA che impone un obbligo di notifica delle nuove posizioni nette corte che raggiungono la soglia dello 0,1% del capitale sociale.
NUMERO VERDE HELP DESK BANCA D'ITALIALa Banca d’Italia ha attivato il numero verde 800 196 969 per aiutare i cittadini ad accedere alle misure di sostegno per famiglie e imprese. Esso fornisce ai cittadini informazioni imparziali e mirate e, laddove necessario, può fare da tramite con la propria banca nel risolvere problemi nell’accesso alle misure governative sui finanziamenti a sostegno di famiglie e imprese e per effettuare segnalazioni relative alla relazione con la propria banca. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Alle richieste la Banca d’Italia risponderà entro il giorno lavorativo successivo per telefono o via e-mail dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30 - 13,30/14,30 - 17,30.
LA FILANTROPIA DELLE BCC
Le iniziative messe in campo dalle Bcc aderenti al Gruppo, a sostegno della lotta la Coronavirus.
CONSIGLI E REGOLE PER FERMARE IL CONTAGIO
Alcuni consigli per prevenire e bloccare la diffusione dell'epidemia
Guarda il sito del Ministero della Salute.